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Supermercati: pratiche commerciali scorrette e termini di pagamento, le novità del ‘decreto liberalizzazioni’

Abbiamo invocato a lungo la salvaguardia della produzione agroalimentare italiana rispetto alle pratiche commerciali scorrette della Grande Distribuzione Organizzata. Tempi di pagamento biblici, sconti retroattivi, auto-attribuzione di crediti per promozioni commerciali a volte non richieste né dimostrate, e altri inaccettabili comportamenti ai quali da anni sarebbe stato necessario porre rimedio. Potrebbe essere proprio il “decreto-liberalizzazioni” del governo Monti a cambiare la situazione.

L’ultima versione disponibile del progetto di decreto-legge, sul sito de Il Sole 24 Ore, introduce all’articolo 62 alcune regole imperative di legge, da applicarsi ai “contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale”, vale a dire nei contratti B2B (“business to business”):

 

Forma scritta e clausole obbligatorie. I contratti di fornitura devono venire “stipulati obbligatoriamente in forma scritta, e indicano a pena di nullità

- la durata,

- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto,

- il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento”.

I contratti devono essere inspirati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

 

Divieto di pratiche commerciali scorrette

In tutte le relazioni commerciali tra operatori economici è vietato (anche al di fuori della fornitura di derrate agroalimentari):

a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;

d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

 

Termini legali di pagamento

 “Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili [1] entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci”.

 

  Continua a leggere l'articolo di Dario Dongo su ilfattoalimentare.it per sapere quali sono le altre novità del decreto.

 

Foto: Photos.com

 

 

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